Giambrone & Partners
Contabilità e tassazione
SERVIZI CONTABILI E FISCALI

Servizi contabili e fiscali
Contabilità e tassazione sono solitamente considerati i servizi dell’attività d’impresa che richiedono il maggior dispendio di energia. Il nostro team di esperti contabili e specialisti fiscali offre ai nostri clienti la possibilità di liberarsi da questo enorme carico amministrativo.
Gli step
REQUISITI GENERALI
Ogni società avente sede in Italia è obbligata dalla legge a mantenere registrazioni contabili sufficienti a identificare tutte le transazioni finanziarie eseguite dalla stessa. In aggiunta, ogni società avente sede in Italia deve depositare il bilancio presso il Registro delle Imprese entro 120 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Il bilancio deve essere redatto per legge dall’/dagli amministratore/i della società e approvato dall’assemblea dei soci. Tuttavia, le società che non superano i limiti indicati dall’Art. 2435-bis del codice civile possono depositare un bilancio ‘in forma abbreviata’, limitando, così, il numero di informazioni fornite.
Il bilancio può essere redatto in forma abbreviata se la società non ecceda, per due esercizi consecutivi, almeno 2 delle seguenti soglie:
- Totale dell’attivo dello stato patrimoniale: € 4.400.000,00;
- Ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 8.800.000,00;
- Almeno 50 dipendenti, in media, durante l’esercizio.
I bilanci devono essere accompagnati da una relazione degli amministratori (nota integrativa). Quest’ultima consiste in una dichiarazione da parte dell’/degli amministratore/i, che spiega le varie voci del bilancio. Se la società ha un collegio sindacale, il bilancio sarà accompagnato anche dalla relazione redatta dai sindaci.
REQUISITI DI CONTROLLO
Una società a responsabilità limitata che superi i limiti per il deposito dei bilanci in forma abbreviata, o che sia soggetta al dovere di depositare il bilancio consolidato, oppure che sia parte di un gruppo che ecceda i limiti sopra citati, dovrà nominare un organo di controllo.
Una società per azioni, senza considerare la quotazione o meno dei suoi titoli su un mercato regolamentato, dovrà nominare un collegio sindacale composto di almeno 3 membri di cui uno deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.
In aggiunta, le società a cui è richiesto di depositare il bilancio consolidato dovranno nominare un revisore.
La nomina dell’organo di controllo è obbligatoria per:

La Revisione legale dei conti dovrà essere svolta in conformità al diritto italiano (Art. 2409-bis del codice civile) e ai principi contabili diffusi dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC), assimilabili ai principi contabili internazionali diffusi dall’International Federation of Accountants (IFAC).
In aggiunta, prima che siano applicabili, i principi contabili in Italia necessitano di essere approvati dalla CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa).
In Italia, la funzione di revisione può essere svolta dal Collegio Sindacale che può avere sia la funzione di vigilanza sulla conformità alla legge e all’atto costitutivo, sia la funzione di controllo contabile.
Comunque, le due mansioni possono anche essere divise e assegnate a due diversi organi: la funzione di controllo può essere conferita al Collegio Sindacale e la revisione dei conti (includendo la revisione dei bilanci trimestrali) può essere conferita ad una società di revisione o ad un revisore legale dei conti.
La separazione di queste due mansioni è obbligatoria per le società quotate e per le società che devono redigere il bilancio consolidato.
DEDUCIBILITÀ DEI COSTI
SOCIETÀ STRANIERE CONTROLLATE (CFC)
Le nuove norme prevedono l’imputazione al soggetto residente di tutti i redditi del soggetto controllato non residente localizzato in un Paese a fiscalità privilegiata, qualora quest’ultimo realizzi proventi per oltre un terzo derivanti da passive income (cioè redditi non generati da una attività operativa, come, ad esempio, redditi di capitale, dividendi, royalties, canoni di locazione) e qualora il livello di tassazione effettivo (non più nominale) del soggetto estero sia inferiore al 50% di quello applicabile in Italia; come ribadito dalla Relazione Illustrativa al Decreto, le due condizioni devono sussistere, ai fini dell’applicazione della disciplina CFC, congiuntamente.
TRANSFER PRICING
In particolare, le norme sul transfer pricing, in linea con le Linee Guida OECD si applicano a:
- Società estere che controllano un’impresa italiana con cui eseguono transazioni;
- Imprese italiane che controllano una società estera con cui eseguono transazioni;
- Società italiane o estere che controllano entrambe le entità (imprese italiane e società estere) con cui sono coinvolte nella transazione.
TASSAZIONE SU DIVIDENDI E PARTECIPAZIONI
Il reddito delle società e delle associazioni soggette all’imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRES) è unicamente tassato quando viene prodotto. La società quindi paga costantemente l’IRES e i soci non hanno diritto al credito d’imposta sui dividendi ricevuti.
INTERESSI
Gli interessi su depositi bancari e sui conti correnti sono soggetti al 26% dell’imposta finale sostitutiva trattenuta alla fonte. Altri interessi su prestiti, depositi e conti correnti sono anche soggetti al 26% sull’anticipo d’imposta. Gli interessi su titoli di Stato e altri strumenti finanziari è anche soggetta al 26% dell’anticipo d’imposta o sull’imposta finale in dipendenza di condizioni variabili.
ESENZIONE FISCALE DELLE PLUSVALENZE
Le plusvalenze sui trasferimenti delle società holding, sotto certe condizioni, sono per il 95% esenti dalla tassazione.
Le minusvalenze non sono deducibili.
OPZIONE PER LA TRASPARENZA FISCALE
La trasparenza fiscale è un sistema tramite cui la trasparenza della società non è tassata nei confronti della società stessa, ma è attribuita ad ogni azionista, non avendo riguardo alla sua attuale distribuzione, in proporzione alla partecipazione al profitto dello stesso.
Il Sistema è opzionale e l’opzione deve essere esercitata da tutti i soci.
CONSOLIDATO FISCALE NAZIONALE
Il Consolidato fiscale nazionale è un sistema opzionale predisposto per tre anni, a cui le società di un gruppo possono avere accesso. Per esercitare l’opzione la legge prevede che la società controllante abbia una partecipazione diretta o indiretta di un ammontare eccedente il 50% del capitale sociale e dei dividendi nella sede secondaria per un anno. Il sistema consiste nel consolidamento della base imponibile, calcolata separatamente per ciascuna società, che è totalmente algebrica, indipendentemente dalla percentuale di partecipazione di differenti società.
CONSOLIDATO FISCALE
Il consolidato fiscale è un sistema opzionale con un periodo di 5 anni, basato sul fatto che una società controllante residente in Italia può consolidare il reddito prodotto da tutte le sedi secondarie non residenti proporzionalmente, per cui esiste il requisito del controllo, basato sulla percentuale di partecipazione detenuta nelle sedi secondarie.
DIVIDENDI
Gli utili distribuiti ai soci o ad altre persone fisiche in relazione all’attività della società sono soggetti alla tassazione del 49.72%.
I proventi da dividendi distribuiti a persone fisiche non connessi alle attività della società sono soggetti a:
- tassazione ordinaria del 49.72%, se connessi a partecipazioni qualificate (26% di anticipo sull’imposta anche applicata a fonti straniere sui dividendi);
- 26% di imposta finale sostitutiva trattenuta alla fonte per l’ammontare totale, se connessa a partecipazioni non qualificate.
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